Asfalto viscido, pioggia, neve, ghiaccio ma anche il freddo dei mesi invernali sono tra le insidie che minano la sicurezza alla guida e compromettono tenuta di strada e stabilità delle automobili.
Ecco perché, durante l’inverno, a partire dal 15 novembre 2019, scattano le ordinanze di obbligo di circolazione con pneumatici invernali o catene a bordo, ove previsto.
Tale obbligo permane fino all’arrivo della primavera successiva, per la precisione fino al 15 aprile 2020, quando le condizioni atmosferiche e meteo date dall’inizio della primavera, renderanno meno rischiose quei tratti stradali sui quali si poteva circolare solo se muniti di gomme termiche.
Cambio gomme estive 2020: quando è possibile abbandonare gli pneumatici invernali e quali sanzioni si rischiano se non si procede al cambio gomme?
In attesa quindi di poter rimontare nuovamente gli pneumatici estivi, scopriamo cosa dice il Codice della Strada, quali sono le sanzioni previste per chi non si adegua al cambio gomme e, anche, cosa indicano le varie sigle degli pneumatici, siano essi estivi o invernali, in maniera da essere preparati nel momento della scelta delle gomme più indicate per ogni tipo di autovettura.
Il Codice della Strada prevede che, a partire del 15 novembre di ogni anno, fino al 15 aprile dell’anno successivo, per poter circolare su strada senza incorrere in sanzioni, agli automobilisti è imposta l’adozione di gomme recanti il simbolo del fiocco di neve tra rìtre montagne (chiamato three peak mountain snowflake secondo la normativa internazionale), la dicitura M+S, ovvero Mud and Snow (fango e neve), oppure di munirsi di catene da neve da utilizzare in caso di necessità. Il montaggio delle gomme invernali, quindi, deve essere fatto prima che scatti l’obbligo (si possono già montare a partire da 15 ottobre), mentre dovranno essere sostituite non prima del 15 aprile dell’anno successivo (entro e non oltre il 15 maggio).
Gli automobilisti che circolano sprovvisti di gomme termiche su strade in cui vige l’obbligo degli pneumatici invernali e che non hanno catene a bordo rischiano rischiano una sanzione da 41 a 168 euro se l’infrazione viene rilevata all’interno dei centri abitati, e da 84 a 355 euro se l’accertamento avviene sulle strade extraurbane. Inoltre si può incappare anche nel fermo del veicolo finché non si provvede a munirlo di gomme invernali o catene.
È obbligatorio cambiare gli pneumatici estivi dopo il 15 aprile?
Analogo rischio si corre nel caso si circoli con gli pneumatici invernali oltre il limite massimo del 15 maggio: se l’obbligo sul cambio gomme estive non viene rispettato si incorre in sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 422 euro fino a un massimo di 1682 euro e con il rischio del ritiro del libretto di circolazione.
Quindi, a partire dal 15 aprile gli automobilisti hanno a disposizione un mese di tempo per cambiare il set di gomme termiche con quelle estive. Quindi niente gomme con la dicitura M+S dopo il 15 maggio.
Va detto che nel caso non si voglia “sottostare” all’obbligo del cambio gomme invernali/estive da effettuare due volte l’anno, si può optare per le cosiddette “gomme 4 stagioni”, pneumatici particolari che possono essere utilizzati sia durante l’inverno (perché rispettano i requisiti di costruzione e aderenza richiesti per i terreni difficili), sia nel corso dell’estate.
Infatti la principale differenza tra pneumatici estivi e invernali sta nel materiale con cui sono costruiti e nelle forma del battistrada: gli pneumatici estivi sono realizzati con meno gomma naturale e hanno più tasselli sul battistrada oltre a scanalature longitudinali studiate per l’asfalto bagnato e per ridurre l’acquaplaning. Le gomme invernali, invece, hanno una mescola più morbida e presentano un battistrada ricco di sottili intagli e microtasselli che facilitano l’aderenza dello pneumatico su fondi ghiacciati o innevati.